STATUTO

Art. 1 – Denominazione – elementi essenziali di riconoscimento – piattaforma digitale.

  1. È costituito il Partito politico “Coraggio Italia”.
  2. Gli elementi essenziali di riconoscimento del Partito sono i seguenti:
    • la denominazione “Coraggio Italia”;
    • il simbolo, che viene allegato in forma grafica al presente Statuto (All. A1) formandone parte integrante e sostanziale, e che viene così descritto: “il simbolo è costituito da un cerchio al suo interno suddiviso in quattro parti così identificate: il semicerchio inferiore di colore blu; il semicerchio superiore diviso in tre parti uguali di colore diverso, dove la prima parte a sinistra è di colore verde, la parte centrale è di colore bianco, la parte a destra è di colore rosso; in asse con il cerchio precedentemente descritto si presenta un altro cerchio di dimensioni pari al 73% dell’area del cerchio che lo contiene, interamente di colore fucsia bordato di bianco; al centro del cerchio di colore fucsia sopra descritto è contenuta la scritta “CORAGGIO ITALIA” in stampatello maiuscolo di colore bianco”;
  3. Il Partito promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione alla vita politica in tutte le sue articolazioni, anche territoriali. L’attività potrà essere svolta anche tramite la Rete con la predisposizione, in particolare, di una piattaforma telematica e/o digitale e/o basata su altre tecnologie, disciplinata da apposito Regolamento, proposto dal Presidente e approvato dall’Assemblea Nazionale di cui all’articolo 13 del presente Statuto, conforme alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, al Regolamento europeo GDPR, ai provvedimenti e alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali nonché ad eventuali future modifiche normative di settore.
  4. Il Partito ritiene l’utilizzo dei social media e delle applicazioni informatiche per dispositivi mobili strumenti rilevanti per lo svolgimento della propria attività in quanto mezzi di comunicazione immediati e diretti nei confronti dei cittadini.
  5. La denominazione ed il simbolo sono nella legittima disponibilità del Partito e possono essere utilizzati solo in conformità al presente Statuto.
  6. Il Presidente rilascia, anche su proposta della Direzione Nazionale, le autorizzazioni per l’utilizzo del simbolo e della denominazione del Partito ed ha il diritto di revocare le medesime.
  7. In occasione di elezioni relative a qualsiasi istituzione locale, regionale, nazionale o sovranazionale, il Presidente, con specifico atto espresso, può autorizzare l’utilizzo del simbolo nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti, ed anche al fine di presentare liste di candidati, o singoli candidati.
  8. Il Presidente potrà autorizzare, con specifico atto espresso, di presentare contrassegni elettorali con la denominazione Coraggio Italia con l’aggiunta e/o modifica di tutte le sue eventuali varianti.
  9. Tutti i simboli derivati, confluiti o che potranno confluire, modificati, sostituiti e comunque contenenti la dicitura Coraggio Italia rientrano nella disponibilità esclusiva del Partito.
  10. Analogamente l’utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del Partito nell’ambito dei social network è disciplinata dalle regole disposte dal presente articolo.
  11. Qualsiasi modifica degli elementi essenziali di riconoscimento del Partito dovrà essere deliberata secondo quanto previsto dall’articolo 30 del presente Statuto.

Art. 2 – Sede legale

  1. Il Partito ha sede legale in Roma, domiciliato presso Via Gaspare Spontini n. 22, 00198 Roma.
  2. Con decisione della Direzione Nazionale, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, possono essere istituite sedi secondarie presso tutte le città d’Italia e all’estero.

Art. 3 – Principi e scopi di CORAGGIO ITALIA

  1. Coraggio Italia è un Partito politico a carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.
  2. Coraggio Italia è uno spazio aperto alle persone di buon senso e di buona volontà, è una forza civica e trasversale il cui principale obiettivo è quello di migliorare la vita dei cittadini.
  3. Coraggio Italia si dota di una propria Carta dei Valori e di un Codice Etico, che saranno approvati dalla Direzione Nazionale e che verranno accettati dai soci al momento dell’iscrizione ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Statuto.
  4. Coraggio Italia si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In particolare, l’attività di Coraggio Italia è volta alla tutela e alla promozione dei valori di libertà, uguaglianza, pari opportunità, meritocrazia, diritto al lavoro, libera iniziativa economica, solidarietà sociale, pluralismo, legalità, sicurezza, dignità della persona e di ogni essere vivente.
  5. Coraggio Italia è una casa aperta alle persone che vogliono mettere il proprio talento e la propria competenza al servizio della collettività e della res publica.
  6. Coraggio Italia considera la partecipazione democratica un valore indispensabile per il progresso del Paese. Per questo, sin dalla sua nascita, Coraggio Italia si prefigge lo scopo di creare uno spazio di libera e attiva partecipazione alla vita politica, mettendo i cittadini e gli iscritti nelle condizioni di influenzare direttamente il dibattito politico-culturale a tutti i livelli. Per il raggiungimento di tale fine, saranno organizzati spazi virtuali e fisici di consultazione, nei quali verrà data l’opportunità a ogni cittadino e, in generale, a chiunque condivida i principi e i valori del presente Statuto di contribuire, con le proprie proposte, al miglioramento delle amministrazioni locali, regionali, nazionali ed europee.
  7. Coraggio Italia è fermamente convinta che ogni spreco di risorse pubbliche oggi sia un torto arrecato alle generazioni del domani, una diminuzione dei diritti e delle possibilità degli Italiani del futuro; per questo Coraggio Italia si impegna, sin dal giorno della sua fondazione, a stimolare l’utilizzo della spesa pubblica per creare lavoro, sviluppo, opportunità e non assistenzialismo fine a sé stesso, a spese delle nuove generazioni.
  8. Coraggio Italia considera il lavoro strumento indispensabile per il benessere individuale e collettivo; per questo si impegna per rendere l’Italia un Paese dove tutti possano essere messi nelle condizioni di migliorare la propria condizione sociale attraverso l’impegno, la competenza e il lavoro.
  9. Coraggio Italia crede fermamente nel principio di sussidiarietà, non solo nel rapporto e nella collaborazione tra le istituzioni di diverso livello, come previsto dalla Costituzione repubblicana. Per questo, Coraggio Italia si impegna a costruire e stimolare una sussidiarietà e una collaborazione attiva anche tra istituzioni e imprese, con l’obiettivo di dare impulso alla crescita e alla salvaguardia del territorio, anche senza l’utilizzo di risorse pubbliche.
  10. Coraggio Italia considera la sicurezza dei cittadini e il decoro dei luoghi come missione indispensabile per tutelare la libertà degli stessi; per questo promuove un modello in grado non solo di reprimere, ma anche di prevenire l’illegalità che danneggia e rallenta lo sviluppo e il progresso.
  11. Coraggio Italia crede fermamente in un’Italia protagonista nell’Unione Europea e nell’Alleanza Atlantica, comunità irrinunciabili all’interno delle quali difendere principi e valori fondativi delle nostre democrazie. La forza di un Paese si costruisce con la collaborazione a più livelli.
  12. Proteggere il futuro dell’ambiente significa proteggere il nostro stesso futuro. I cambiamenti climatici hanno effetti diretti sulle nostre vite e vanno contrastati con pratiche responsabili, ma soprattutto con un approccio scientifico e tecnico, mettendo da parte il “no a tutto” nemico della crescita; per questo Coraggio Italia promuove un modello di economia circolare, coniugando la salvaguardia dell’ambiente con la creazione di nuovi posti di lavoro e di occasioni di sviluppo.

Art. 4 – Attività associativa

  1. Coraggio Italia è un movimento politico costituito da cittadini che si associano liberamente per contribuire con metodo democratico e nello spirito degli articoli 2, 18, 49 e 51 della Costituzione a determinare l’indirizzo politico della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea.
  2. Il Partito svolge la propria attività conformandosi all’osservanza del metodo democratico con specifico riguardo ai diritti di partecipazione degli iscritti, a criteri di trasparenza e di rispetto delle eventuali minoranze interne e delle quote di genere, di sussidiarietà nella propria organizzazione territoriale.
  3. Il Partito riconosce che gli strumenti telematici e/o digitali sono efficaci per la partecipazione democratica delle persone alla determinazione della politica Nazionale ed europea; di conseguenza, utilizza tali strumenti per creare uno spazio di libera e attiva partecipazione alla vita politica, nonché per alimentare il dibattito politico-culturale e incoraggiare la partecipazione politica in tutto il territorio Nazionale ed europeo.
  4. Il Partito intende costituire un “laboratorio permanente” di iniziative politico-culturali, di proposte legislative e di programmi amministrativi. In questo modo, si potrà dare possibilità a chiunque condivida i principi, i valori e gli scopi associativi di acquisire competenze e strumenti per partecipare all’attività politica e amministrativa nelle Istituzioni Pubbliche e di definire programmi e metodi di governo per le amministrazioni locali, regionali, nazionali e europee; di coinvolgere in un dialogo costruttivo tutte le comunità presenti nel territorio Nazionale e europeo.
  5. L’attività viene inoltre svolta anche attraverso i c.d. “tavoli tecnici”, formati da soci e da esperti di diversi settori, eventualmente coinvolti a vario titolo, che potranno raccogliere e vagliare la fattibilità delle proposte presentate dalle persone che utilizzano il sito del Partito o che si rivolgono di persona alle Articolazioni Territoriali del Partito di cui all’articolo 21 del presente Statuto.
  6. Coraggio Italia potrà organizzare meeting, pubblici dibattiti, anche attraverso l’utilizzo del sito web ufficiale e dei canali social, tavole rotonde, manifestazioni culturali, spettacoli, e manifestazioni in genere volti alla sensibilizzazione delle persone su temi politico-culturali.
  7. Coraggio Italia, inoltre, potrà svolgere attività di informazione politico-culturale con l’invio o la diffusione di lettere e/o di altri tipi di comunicazioni, con l’utilizzo di siti web e/o di canali social, con inserzioni in pubblicazioni autorizzate, ovvero affiggendo manifesti in spazi pubblici, diffondendo opuscoli informativi e, in generale, utilizzando qualsiasi tipo di sistema di comunicazione multimediale, secondo la normativa vigente.
  8. Nel rispetto del pluralismo, il Partito garantisce i diritti delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali. L’elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è rigorosamente improntata al principio proporzionale.
  9. Coraggio Italia promuove la trasparenza della gestione del Partito, assicurando la pubblicazione sul proprio sito di tutte le deliberazioni della Direzione Nazionale e dell’Assemblea Nazionale, e garantendo l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti. A tal fine, entro il 15 luglio di ciascun anno, sul proprio sito sono pubblicati lo Statuto, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione della società di revisione, incaricata ai sensi dell’articolo 27 del presente Statuto, il verbale di approvazione del rendiconto da parte dell’Assemblea, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 5 – Partecipazione alle consultazioni elettorali – incandidabilità

  1. Il Partito potrà partecipare a consultazioni elettorali amministrative e politiche per l’elezione dei membri di ogni tipo di Istituzione pubblica locale, nazionale ed europea, presentando liste elettorali o singoli candidati, utilizzando il simbolo e la denominazione, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.
  2. Al fine di garantire l’unità di indirizzo politico-culturale del Partito, spetta al Presidente il compito di predisporre la composizione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali di qualsiasi tipo, di concerto con il Comitato di Presidenza, assicurando il rispetto, nella composizione delle liste stesse, di eventuali posizioni di minoranza, da sottoporre all’approvazione della Direzione Nazionale, avvalendosi eventualmente a tal fine di procuratori speciali, assicurando l’equilibrio ed il rispetto della parità di accesso alle cariche elettive di cui all’articolo 51 della Costituzione.
  3. La selezione dei candidati avverrà valutando i curricula presentati su iniziativa di singoli soci o delle Articolazioni Territoriali del Partito di cui all’articolo 21 del presente Statuto, ove costituite, o dei Coordinatori delle stesse. La presentazione dei curricula dei candidati alle consultazioni elettorali di qualsiasi tipo avverrà mediante compilazione di un form predisposto e presente nel sito di Coraggio Italia, a cui deve essere allegato un curriculum vitae in formato europeo del candidato. La selezione avverrà secondo i seguenti criteri:
    1. l’uguaglianza di tutti di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
    2. la rappresentatività politica, sociale e territoriale dei candidati;
    3. il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
    4. l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
    5. la garanzia dell’obiettivo della parità di accesso alle cariche elettive;
    6. la pubblicità della procedura di selezione.
  4. Il Presidente approva le liste ed i contrassegni elettorali per le elezioni, di concerto con il Comitato di Presidenza, in relazione al livello territoriale delle consultazioni elettorali alle quali il Partito voglia partecipare, e autorizza l’utilizzo del simbolo di cui all’articolo 1. Può avvalersi a tal fine di procuratori speciali per porre in essere ogni adempimento di legge, volto alla presentazione delle predette liste di candidati per ogni tipo di consultazione elettorale.
  5. Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al Partito, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni:
    1. sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento o altro tipo di procedimento speciale, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento o altro tipo di procedimento speciale, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;
    2. sia stata disposta l’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia.
  6. Qualora una delle condizioni di cui al comma precedente sopraggiunga, gli eletti rassegnano le dimissioni dal relativo incarico, ed i titolari di incarichi all’interno del Partito ovvero il personale di nomina politica sono considerati decaduti dal relativo incarico.

Art. 6 – Doveri degli eletti

  1. Gli eletti ad ogni livello devono:
    1. conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del Partito;
    2. versare al Partito una quota dell’indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato. I versamenti sono disciplinati dal Regolamento di Amministrazione previsto dall’articolo 20, comma 4, del presente Statuto;
    3. collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti del Partito per attuare la linea politica del Partito.

Art. 7 – Soci

  1. Aderiscono al Partito in qualità di soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo ed i membri del Comitato Promotore di cui all’articolo 32 del presente Statuto.
  2. Possono aderire al Partito in qualità di soci ordinari tutti coloro che, avendo raggiunto il sedicesimo anno di età ed avendone i requisiti, riconoscendosi nei principi e nelle finalità del Partito, facciano richiesta e versino la quota associativa.
  3. Su proposta del Presidente, la Direzione Nazionale potrà riconoscere particolari onorificenze a soci che si siano distinti per il contributo operativo e/o economico; in particolare, la Direzione Nazionale potrà riconoscere l’onorificenza di socio benemerito o di socio sostenitore ovvero altri titoli a soci che abbiano contribuito in modo rilevante alle attività del Partito. La proposta alla Direzione Nazionale del riconoscimento delle onorificenze sopra citate può essere esercitata da ogni socio ordinario e/o dagli organi del Partito e va indirizzata al Presidente. Il riconoscimento di onorificenze non comporta alcun diritto o dovere ulteriore rispetto ai diritti e doveri degli altri soci; eventuali versamenti maggiori rispetto al contributo associativo ordinario non daranno diritto a maggiori o diverse prestazioni da parte del Partito nei confronti dei soci che li abbiano effettuati.
  4. Coraggio Italia è una casa aperta a tutti coloro vogliano dare un contributo. Possono partecipare o sostenere le iniziative del Partito e delle sue Articolazioni Territoriali, in qualità di soci simpatizzanti, anche cittadine e cittadini che abbiano compiuto il 16° anno d’età, i quali pur riconoscendosi nelle finalità di Coraggio Italia o di singole attività promosse dalla stessa, non intendono aderire formalmente al Partito. I soci simpatizzanti saranno inseriti in apposito elenco risultante al Partito dai dati raccolti sulla piattaforma telematica o tramite altre modalità non informatiche. Qualora decidano di partecipare attivamente alle iniziative delle Articolazioni Territoriali di cui all’articolo 21 del presente Statuto, i soci simpatizzanti sono tenuti a collaborare lealmente con gli organi del Partito, a rispettarne lo Statuto, il Regolamento e le ulteriori direttive e indicazioni che saranno comunicate, ma non godono delle condizioni di elettorato attivo e passivo del Partito.

Art. 8 – Requisiti e modalità di adesione

  1. Le persone fisiche maggiori di 16 anni d’età possono inoltrare richiesta di adesione compilando l’apposito modulo proposto dal Presidente e approvato dalla Direzione Nazionale; la richiesta dovrà essere sottoscritta e fatta pervenire alla Direzione Nazionale presso la sede legale, ovvero tramite l’utilizzo di strumenti telematici.
  2. La Direzione Nazionale, ovvero gli organi da questa delegati, delibererà sulle domande di ammissione, previa verifica dei requisiti di onorabilità del richiedente in conformità al Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale su proposta del Presidente alla Direzione Nazionale stessa. L’appartenenza ad altre associazioni e/o organizzazioni politiche rappresenta condizione ostativa all’iscrizione, salva diversa deliberazione della Direzione Nazionale, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza.
  3. La procedura di ammissione sarà perfezionata nel pieno rispetto della vigente normativa, anche regolamentare, in materia di privacy e riservatezza.
  4. Contro le decisioni della Direzione Nazionale previste dal comma 2 del presente articolo non è ammessa impugnativa.
  5. La Direzione Nazionale stabilisce, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, l’adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

  1. Ogni socio ha il diritto di:
    • partecipare alla determinazione dell’indirizzo politico-culturale del Partito;
    • partecipare a tutte le attività del Partito e avere accesso alle informazioni relative alle stesse, nel rispetto della normativa della privacy;
    • esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti;
    • ricorrere agli organismi di garanzia, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.
  2. Ogni socio ha il dovere di:
    • partecipare attivamente alla vita associativa;
    • favorire l’ampliamento del consenso in relazione alle finalità e ai programmi del Partito;
    • osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e gli altri provvedimenti adottati dai competenti organi del Partito;
    • contribuire al sostegno economico, versando la quota associativa annuale e ogni altro contributo deliberato dai competenti organi del Partito. Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la quota per l’anno in corso.

Art. 10 – Durata e cessazione del rapporto associativo

  1. I soci vengono ammessi a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro dei soci. L’iscrizione dev’essere confermata ogni anno con il pagamento della quota relativa che ha durata annuale. È espressamente esclusa la trasmissibilità della qualità di socio.
  2. La qualità di socio si perde per recesso, decesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa.
  3. Il recesso può avvenire in ogni momento con comunicazione scritta indirizzata alla Direzione Nazionale presso la sede legale del Partito, anche tramite mezzi telematici; il recesso ha efficacia dal momento della cancellazione dal libro dei soci. Il receduto sarà tenuto a versare la quota associativa relativa all’anno solare in cui ha esercitato il diritto di recesso, nonché gli altri contributi già approvati dai competenti organi del Partito; il receduto non avrà diritto di ripetere le somme a qualsiasi titolo già versate al Partito.
  4. L’esclusione è pronunciata dal Collegio dei Probiviri, in applicazione del procedimento disciplinare di cui al successivo articolo 24.
  5. Il socio escluso perde qualsiasi diritto di partecipare all’attività del Partito e non potrà avanzare pretese ad alcun titolo sul patrimonio del Partito.
  6. Su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, la Direzione Nazionale entro il mese di novembre di ogni anno determina l’ammontare della quota associativa annuale per l’anno successivo.
  7. Il versamento della quota associativa dovrà avvenire al momento dell’iscrizione e, in caso di rinnovo, entro il 30 marzo dell’anno successivo.

Art. 11 – Organi del Partito

  1. Gli organi del Partito sono:
    • il Congresso Nazionale;
    • l’Assemblea Nazionale;
    • il Presidente;
    • i Vice Presidenti;
    • la Direzione Nazionale;
    • il Comitato di Presidenza;
    • il Segretario Generale;
    • il Tesoriere;
    • le Articolazioni Territoriali;
    • il Collegio dei Probiviri;
  2. Tutte le cariche elettive interne al Partito possono essere ricoperte esclusivamente da soci e sono esercitate a titolo gratuito; a coloro che ricoprono cariche possono essere soltanto rimborsate le spese preventivamente autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del presente Statuto ed effettivamente sostenute per l’attività prestata nell’interesse del Partito, previa esibizione di idonei documenti giustificativi, entro i limiti di spesa stabiliti annualmente in sede di approvazione del progetto di bilancio preventivo da parte del Presidente.

Art. 12 – Il Congresso Nazionale

  1. Il Congresso Nazionale è la più alta assise del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, il progetto politico e gli obiettivi politici generali.
  2. È convocato dal Presidente in via ordinaria ogni tre anni, su proposta dell’Assemblea Nazionale che ne cura l’ordine del giorno, ed è composto da tutti i soci in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione. Esso può, inoltre, essere convocato in via straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno due terzi dei componenti dell’Assemblea Nazionale in carica.
  3. Il Congresso Nazionale elegge il Presidente del Partito e ne approva la relazione programmatica di indirizzo politico e/o organizzativo. Elegge altresì quarantacinque rappresentanti dell’Assemblea Nazionale, tra i soci iscritti in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione. Verrà assicurata la parità di genere nell’accesso alle cariche elettive attraverso la presentazione di candidature per le quali i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60 (sessanta) per cento del totale delle candidature proposte. La presentazione delle candidature alle cariche, le modalità di convocazione del Congresso, di verifica della legittimazione al voto, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto e di comunicazione delle deliberazioni assunte sono stabilite dal Regolamento del Congresso Nazionale adottato ai sensi dell’articolo 32 del presente Statuto, sulla base dei principi riportati nell’articolo citato. In particolare, dovranno essere garantite la libertà di presentazione di candidature e un’adeguata rappresentanza delle minoranze, nel rispetto delle condizioni declinate dal citato art. 32.

Art. 13 – l’Assemblea Nazionale

  1. L’Assemblea Nazionale è formata da:
    1. il Presidente e tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
    2. i componenti della Direzione Nazionale;
    3. i Presidenti di Giunta Regionale, gli Assessori Regionali ed i Consiglieri Regionali soci del Partito;
    4. i Sindaci delle Città metropolitane ed i Presidenti di Provincia soci del Partito;
    5. i Sindaci di Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti residenti, soci del Partito;
    6. Soci e/o esponenti della cd. società civile individuati dal Presidente nel rispetto del criterio della parità di genere, in modo tale che tra le persone individuate non sia superata la percentuale del 60 (sessanta) per cento di persone dello stesso sesso, tra persone che si siano distinte nei settori dell’economia, della ricerca, della difesa, della cultura e del sociale, nel numero di trenta rappresentanti dei vari territori italiani;
    7. i Delegati del Presidente per Area Territoriale o Tematica, ai sensi dell’articolo 14 comma 7, se non già presenti ai sensi di una delle lettere sopra indicate;
    8. quarantacinque rappresentanti eletti dal Congresso Nazionale.
  2. La carica di componente dell’Assemblea Nazionale ha una durata ordinaria di 3 (tre) anni. I componenti dell’Assemblea che ne fanno parte in funzione della carica amministrativa ricoperta, decadono dalla carica di componente dell’Assemblea alla cessazione della carica amministrativa ricoperta.
  3. Le adunanze dell’Assemblea Nazionale possono essere ordinarie o straordinarie e tenersi anche tramite strumenti telematici; sono convocate dal Presidente ordinariamente almeno una volta l’anno, con qualsiasi mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, ivi compresa la diffusione della convocazione attraverso il sito web, i canali social o altri media del Partito, entro il termine di 8 (otto) giorni antecedenti alla data di convocazione; per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata, con le modalità ivi previste, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
  4. La convocazione dovrà indicare il luogo (anche telematico), il giorno, l’ora della riunione e dell’eventuale seconda convocazione nonché l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare.
  5. L’Assemblea Nazionale ordinaria delibera:
    • l’approvazione del rendiconto di esercizio relativo all’esercizio dell’anno precedente, con cadenza annuale, predisposto dal Tesoriere, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza;
    • con cadenza annuale, l’approvazione dei criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito e l’approvazione del bilancio preventivo annuale, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza, predisposti dal Tesoriere, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno per l’esercizio successivo;
    • la ratifica della nomina, su proposta del Presidente, dei tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario, di cui all’articolo 15 del presente Statuto;
    • l’approvazione di regolamenti o atti programmatici sottoposti alla sua approvazione dal presente Statuto, quali quelli previsti dagli articoli 1, comma 3, e 8, comma 2, del presente Statuto;
    • la proposta di convocazione e la data e l’ordine del giorno del Congresso Nazionale.
  6. Le riunioni dell’Assemblea Nazionale ordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli intervenuti all’Assemblea.
  7. Le riunioni in seconda convocazione possono tenersi anche nella stessa data della prima convocazione, trascorse almeno due ore da quella indicata nell’avviso di convocazione, e si intenderanno validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti all’Assemblea; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli intervenuti.
  8. L’Assemblea Nazionale straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente, della maggioranza dei componenti della Direzione Nazionale o di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
  9. L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
    • modifiche dello Statuto e/o del simbolo e/o della denominazione;
    • scioglimento anticipato del Partito e conseguente devoluzione del patrimonio;
    • fusione con altra Partito o ente.
  10. Le riunioni dell’Assemblea Nazionale straordinaria sono convocate dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli intervenuti all’Assemblea.
  11. Le riunioni in seconda convocazione dovranno tenersi in una data successiva a quella prevista per la prima convocazione e si intenderanno validamente costituite con l’intervento di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci; le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno degli intervenuti.
  12. Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale sia ordinaria, sia straordinaria, vengono assunte con voto palese.
  13. È consentita la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea Nazionale sia ordinaria, sia straordinaria, anche con strumenti telematici. È consentito il voto per delega a favore di un altro socio, con il limite tassativo di una delega per delegato, esclusivamente per i membri che partecipino all’Assemblea in presenza. Il voto per delega è escluso per i membri che partecipino all’Assemblea attraverso collegamenti telematici.
  14. L’Assemblea Nazionale sia ordinaria, sia straordinaria, viene presieduta dal Presidente. Partecipano senza diritto di voto il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Amministrativo, il Segretario Finanziario. Il Tesoriere Nazionale provvede alla redazione del verbale, che andrà sottoscritto dal Segretario Generale, dal Presidente, dai Vice Presidenti presenti, dal Tesoriere stesso e trascritto senza indugio da quest’ultimo nel libro delle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 14 – Il Presidente

  1. Il Presidente è una persona a cui viene riconosciuta, in virtù dei poteri democratici attribuiti dal presente Statuto, la funzione di garante e custode dei valori fondamentali del Partito.
  2. Il Presidente viene eletto dal Congresso Nazionale, ai sensi dell’articolo 12 che precede del presente Statuto, per un periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto per periodi di uguale durata.
  3. Il Presidente ha i poteri previsti dagli articoli del presente Statuto. In particolare, ha le seguenti competenze:
    1. coordina l’attività politica del Partito, anche formulando proposte di regolamenti o di atti programmatici alla Direzione Nazionale, è garante delle minoranze e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale;
    2. convoca e presiede il Congresso Nazionale, sia in seduta ordinaria che straordinaria;
    3. convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Nazionale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, sottoscrive il verbale della stessa redatto dal Tesoriere Nazionale;
    4. propone all’Assemblea Nazionale la nomina dei tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario di cui all’articolo 15 del presente Statuto;
    5. convoca e presiede la Direzione Nazionale, sottoscrive il verbale della stessa redatto dal Tesoriere Nazionale, può assegnare deleghe e/o funzioni specifiche a componenti della medesima;
    6. propone alla Direzione Nazionale le nomine del Segretario Generale e del Tesoriere Nazionale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del presente Statuto;
    7. di concerto con il Comitato di Presidenza, propone all’Assemblea Nazionale l’approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio dell’anno precedente, dei criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito, il bilancio preventivo annuale, predisposti dal Tesoriere Nazionale;
    8. rilascia le autorizzazioni per l’utilizzo del simbolo e della denominazione del Partito ed ha il diritto di revocare le medesime;
    9. predispone la composizione delle liste per le consultazioni elettorali ai sensi dell’articolo 5 del presente Statuto, presenta le liste per le consultazioni elettorali, deposita il contrassegno elettorale ed il programma elettorale, di concerto con il Comitato di Presidenza, in relazione al livello territoriale delle consultazioni elettorali alle quali il Partito voglia partecipare. Ne cura a tal fine tutti gli adempimenti burocratici relativi alla consultazione elettorale a cui concorre il Partito, avvalendosi eventualmente a tal fine di procuratori speciali. Ogni decisione dovrà sempre tener conto della situazione economica e finanziaria contingente evidenziata dal Tesoriere Nazionale;
    10. autorizza la presentazione di contrassegni elettorali con la denominazione Coraggio Italia con l’aggiunta di tutte le sue varianti regionali e/o metropolitane e/o comunali nel caso di elezioni regionali o amministrative;
    11. individua con proprio atto le persone di cui all’articolo 13, primo comma, lettera f);
    12. assicura un adeguato coordinamento tra l’attività del Partito e delle Articolazioni Territoriali di cui all’articolo 21 del presente Statuto, anche quale garante della rappresentanza delle minoranze;
    13. propone alla Direzione Nazionale, di concerto con il Comitato di Presidenza, il Regolamento delle Articolazioni Territoriali, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del presente Statuto;
    14. propone all’approvazione della Direzione Nazionale, il Regolamento di Amministrazione adottato dal Comitato di Presidenza, a cui le Articolazioni Territoriali dovranno attenersi, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del presente Statuto;
    15. nomina le figure tecnicooperative del Partito, di cui all’articolo 18 del presente Statuto.
  4. Il Presidente può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri o il compimento di specifici atti ai Vice Presidenti, ed a procuratori individuati tra i soci, tramite atto scritto e per un tempo determinato, anche per affrontare in ambiti territoriali delimitati, particolari periodi elettorali e/o particolari situazioni di criticità.
  5. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in qualsiasi momento ritenga opportuno, può nominare quattro Delegati del Presidente per Area Territoriale o Tematica, per affrontare questioni territoriali particolari e relative ad ambiti territoriali che saranno determinati con l’atto di delega, o anche temi di preminente interesse nazionale o materie di particolare complessità. Essi collaborano con il Presidente come consiglieri politici al fine di dare indirizzi all’attività politica.
  6. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in qualsiasi momento ritenga opportuno, può nominare altresì propri delegati per affrontare ambiti tematici particolari oppure tematiche relative alla tutela di determinate categorie di persone, tuttora sfavorite o svantaggiate o discriminate nell’attuale realtà nazionale.

Art. 15 – i Vice Presidenti

  1. Il Presidente nomina tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario. L’atto viene ratificato dall’Assemblea Nazionale. I tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario, durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e possono essere rieletti per periodi di uguale durata. La parità di genere nell’accesso alle cariche elettive verrà assicurata attraverso la nomina di persone per le quali non sia superata la percentuale del 60 (sessanta) per cento di persone dello stesso sesso.
  2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario svolge le sue funzioni.
  3. I Vice Presidenti sono componenti di diritto dell’Assemblea Nazionale, della Direzione Nazionale e del Comitato di Presidenza. Esercitano le deleghe che verranno attribuite dal Presidente con atto scritto. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate ulteriori deleghe e/o funzioni specifiche dal Presidente nel periodo di durata della carica.

Art. 16 – la Direzione Nazionale

  1. La Direzione Nazionale è formata da:
    1. il Presidente ed i tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
    2. gli Europarlamentari, i Parlamentari nazionali, i membri di Governo ed i Sottosegretari soci del Partito;
    3. i Presidenti delle Giunte Regionali soci del Partito;
    4. i Sindaci di Città metropolitane;
    5. i Delegati del Presidente per Area Territoriale o Tematica, ai sensi dell’articolo 14 comma 5, se non già presenti ai sensi di una delle lettere sopra indicate;
    6. i Presidenti del Partito non più in carica.
  2. La Direzione Nazionale ha i poteri previsti dagli articoli del presente Statuto. In particolare, ha le seguenti competenze:
    1. delibera sulle domande di ammissione al Partito, presentate ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, del presente Statuto, approvando il modulo di presentazione della richiesta di ammissione, proponendo all’Assemblea il Regolamento di cui al medesimo articolo 8 comma 2, avvalendosi allo scopo di un ufficio dedicato, predisposto dal Segretario Amministrativo. Può deliberare, su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza, l’ammissione di persone appartenenti ad altre associazioni e/o organizzazioni politiche e l’adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;
    2. aggiorna la Carta dei Valori ed il Codice Etico del Partito. La Carta dei Valori ed il Codice Etico vengono accettati dai soci al momento dell’iscrizione ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Statuto;
    3. su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, determina la quota associativa annuale ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del presente Statuto ed eventuali contributi ulteriori necessari allo svolgimento dell’attività associativa, precisando le modalità di pagamento e stabilendo i criteri con cui possono essere erogati eventuali finanziamenti alle Articolazioni Territoriali locali di cui all’articolo 21 del presente Statuto;
    4. approva i rendiconti delle spese elettorali, su proposta del Tesoriere Nazionale approvata dal Presidente, anche avvalendosi di organi appositamente delegati;
    5. delibera, su proposta del Tesoriere Nazionale, approvata dal Presidente, l’assunzione di prestiti e l’accensione di mutui, anche ipotecari, e finanziamenti presso istituti di credito a favore del Partito;
    6. adotta i Regolamenti per la celebrazione dei primi Congressi Regionali, Provinciali e di Città metropolitana, Comunali, di cui all’articolo 21 del presente Statuto, da tenersi dopo la celebrazione del primo Congresso Nazionale;
    7. adotta il Regolamento delle Articolazioni Territoriali, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, con il quale le Articolazioni Territoriali sono dotate di un organo Congressuale, a cui partecipano tutti gli iscritti del livello territoriale corrispondente, di livello Regionale, Provinciale o di Città metropolitana, Comunale, e di un organo collegiale di Direzione di livello Regionale, Provinciale o di Città metropolitana, Comunale. Con il medesimo Regolamento sono disciplinate le modalità con cui le Articolazioni Territoriali fanno richiesta di utilizzare il simbolo e la denominazione di Coraggio Italia, le modalità e le condizioni di svolgimento della campagna elettorale, la disciplina dei rapporti tra livello nazionale e territoriale in occasione delle consultazioni elettorali;
    8. approva il Regolamento di Amministrazione, su proposta del Presidente, adottato dal Comitato di Presidenza, a cui le Articolazioni Territoriali dovranno attenersi, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del presente Statuto;
    9. nomina i componenti del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’articolo 24 del presente Statuto;
    10. delibera sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del presente Statuto, avverso le decisioni del Comitato di Presidenza, ed ai sensi dell’articolo 24 comma 13, del presente Statuto, avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri, come organo di seconda istanza;
    11. ratifica gli atti indifferibili compiuti nell’interesse del Partito da parte del Presidente, in caso di necessità e urgenza;
    12. definisce le intese di cui all’articolo 28, comma 2, del presente Statuto;
    13. su proposta del Presidente delibera l’affidamento dell’attività di revisione legale dei conti a un professionista, anche non socio, ovvero a una società di revisione, iscritto/a nel Registro ministeriale dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze in applicazione del D.lgs. n. 30/2010, ai sensi dell’articolo 27 del presente Statuto;
    14. può deliberare la costituzione di un organo collegiale degli Enti Locali, a supporto dell’attività politica della Direzione Nazionale medesima;
    15. su proposta del Presidente, può riconoscere particolari onorificenze a soci che si siano distinti per il loro contributo operativo e/o economico e/o per altre motivazioni, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del presente Statuto;
    16. formula proposte di indirizzo politico, organizzative, di atti di programmazione anche strategica, di regolamenti o di atti programmatici agli altri organi nazionali;
    17. svolge tutte le funzioni non espressamente riservate ad altre cariche elettive o ad altri organi del Partito.
  3. In caso di mancata ratifica di un atto da parte della Direzione Nazionale, l’atto non perde efficacia verso i soci e/o verso i terzi, ma obbliga l’organo che ha proposto tale atto alla ratifica della Direzione Nazionale a sottoporlo nuovamente alla stessa, entro 15 (quindici giorni), al fine di poter fare esprimere la Direzione Nazionale ed ottenere la ratifica. In caso di tre mancate ratifiche sul medesimo atto, l’organo che ha proposto tale atto lo deve modificare.
  4. La Direzione Nazionale è organo di seconda istanza avverso le decisioni del Comitato di Presidenza di revoca dei componenti del Collegio dei Probiviri per i casi indicati dall’art. 24, comma 7, del presente Statuto. La decisione del Comitato di Presidenza è appellabile di fronte alla Direzione Nazionale con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o p.e.c. entro 30 (trenta) giorni dalla notifica all’interessato della decisione del Comitato di Presidenza. Il Presidente convoca la Direzione Nazionale senza indugio e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti alla Direzione Nazionale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare ulteriori documenti e memorie. La Direzione Nazionale può confermare o annullare la decisione del Comitato di Presidenza.
  5. I componenti della Direzione Nazionale durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
  6. La Direzione Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede, con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 6 (sei) ore; le riunioni sono indette con comunicazione scritta, inviata tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo (anche telematico), del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare; è consentita la partecipazione alle riunioni anche con strumenti telematici; non è consentita la partecipazione né il voto per delega. La richiesta di convocazione, con istanza motivata ed indicazione dei temi da trattare, può essere avanzata da un terzo dei membri della Direzione Nazionale. Il Presidente dovrà entro quindici giorni dalla richiesta convocare la Direzione Nazionale.
  7. Le riunioni della Direzione Nazionale si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti verrà adottata la proposta per la quale il Presidente ha espresso il proprio voto.
  8. Le deliberazioni della Direzione Nazionale vengono assunte con voto palese.
  9. Le riunioni della Direzione Nazionale sono validamente costituite anche in mancanza di convocazione se interviene alle stesse la totalità dei componenti e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
  10. Il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Amministrativo ed il Segretario Finanziario sono invitati di diritto alle sedute della Direzione Nazionale, senza diritto di voto. Il Tesoriere Nazionale provvede alla redazione del verbale, che andrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario Generale, dai Vice Presidenti e dal Tesoriere stesso, e trascritto senza indugio da quest’ultimo nel libro delle deliberazioni della Direzione Nazionale.

Art. 17 – il Comitato di Presidenza

  1. Il Comitato di Presidenza è l’organo politico che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo politico e coordinamento.
  2. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario. Possono essere invitati dal Presidente alle sedute del Comitato di Presidenza, in base alle materie trattate e senza diritto di voto, i capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo e il capodelegazione al Governo, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Amministrativo, il Segretario Finanziario.
  3. La carica di componente del Comitato di Presidenza ha una durata di 3 (tre) anni.
  4. Il Comitato di Presidenza ha i poteri previsti dagli articoli del presente Statuto. Il concerto del Comitato di Presidenza è espresso attraverso la votazione del Comitato in merito all’atto sottoposto ad esso, come da comma 6 del presente articolo.
  5. Le riunioni del Comitato di Presidenza sono convocate dal Presidente, con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 6 (sei) ore. Le riunioni sono indette con qualsiasi mezzo di comunicazione ed è consentita la partecipazione alle riunioni anche con strumenti telematici. Non è consentita la partecipazione né il voto per delega.
  6. Le riunioni del Comitato di Presidenza sono validamente costituite con la presenza di due componenti; le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti verrà adottata la proposta per la quale il Presidente ha espresso il proprio voto.

Art. 18 – l’Ufficio del Presidente

  1. L’Ufficio del Presidente è un organo esecutivo del Partito; è investito di tutti i poteri per l’esecuzione dei programmi del Partito e delle decisioni adottate dagli organi politici competenti del Partito; determina le iniziative esecutive necessarie all’attuazione degli scopi del Partito, compiendo tutti gli atti ritenuti opportuni.
  2. L’Ufficio del Presidente è composto dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere Nazionale, dal Segretario Amministrativo, dal Segretario Finanziario.
  3. Il Presidente può ampliare l’Ufficio del Presidente con altre figure professionali, fino ad un massimo di 12 (dodici) membri, revocabili in qualsiasi momento. Il Presidente può attribuire ai membri dell’Ufficio del Presidente specifici incarichi tecnici e/o organizzativi. Le riunioni dell’Ufficio del Presidente sono convocate dal Presidente e si svolgono con la frequenza e secondo le modalità da esso stabilite.
  4. Il Segretario Amministrativo è una figura tecnico-operativa ed è responsabile dell’organizzazione operativa del Partito, ed adempie ad ogni incombenza amministrativa ed operativa relativa all’attività del Partito, avvalendosi a tal fine di eventuali strutture diversificate per i settori di attività del Partito. Può nominare dei Responsabili per ogni settore amministrativo o operativo da esso individuato, d’intesa con il Presidente sentito il Tesoriere Nazionale.
  5. Il Segretario Amministrativo esercita le attribuzioni previste dagli articoli del presente Statuto ed ha, in particolare, i seguenti compiti
    • assume e adotta ogni decisione, previo assenso del Presidente e del Tesoriere Nazionale, relativa al personale dipendente del Partito, determinandone la retribuzione;
    • cura ogni adempimento in merito all’organizzazione operativa del Partito nei vari livelli;
    • cura ogni adempimento necessario per la gestione della comunicazione, anche a mezzo social media;
    • promuove e coordina ogni iniziativa per la diffusione e conoscenza del programma elettorale;
    • può promuovere iniziative finalizzate alla realizzazione del programma elettorale;
    • propone al Presidente l’adozione di regolamenti e direttive per l’attuazione degli scopi del medesimo.
  6. Il Segretario Amministrativo viene nominato dal Presidente, tra persone fisiche socie del Partito, aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico. L’incarico ha natura di rapporto professionale o lavorativo, e la sua durata è correlata alla carica del Presidente. Il Presidente può revocare l’incarico affidato qualora ne ravvisi l’opportunità: Il Segretario Amministrativo decade automaticamente dal suo incarico alla scadenza, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Può essere rinnovato per periodi di uguale durata.
  7. Il Segretario Finanziario è una figura tecnico-operativa ed è il responsabile, sotto ogni aspetto operativo, dell’attività di fundraising del Partito. All’interno della legislazione vigente in materia di contribuzione volontaria ed indiretta a favore dei Partiti, cura i rapporti con le persone fisiche e/o giuridiche che entrano in contatto con il Partito al fine di contribuire alla sua attività. Può avvalersi a tal fine di eventuali strutture diversificate per ambiti territoriali e/o tematici, ambiti autonomi ed anche non coincidenti con le Articolazioni Territoriali del Partito. A tal fine può nominare dei Responsabili di Area, d’intesa del Presidente e sentito il Tesoriere Nazionale, per lo svolgimento dell’attività negli ambiti territoriali e/o tematici sopra indicati.
  8. Il Segretario Finanziario viene nominato dal Presidente, tra persone fisiche socie del Partito aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico. L’incarico ha natura di rapporto professionale o lavorativo, e la sua durata è correlata alla carica del Presidente. Il Presidente può revocare l’incarico affidato qualora ne ravvisi l’opportunità. II Segretario Finanziario decade automaticamente dal suo incarico alla scadenza, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Può essere rinnovato per periodi di uguale durata.

Art. 19 – il Segretario Generale

  1. Il Segretario Generale è una delle figure di vertice del Partito, ed ha la rappresentanza legale e giudiziale del Partito. Supervisiona e coordina le attività necessarie per la corretta gestione funzionale, operativa ed amministrativa del Partito, coordinandosi in special modo con il Tesoriere Nazionale, il Segretario Amministrativo ed il Segretario Finanziario. Agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente e del Comitato di Presidenza ed esegue le deliberazioni della Direzione Nazionale e del Comitato Promotore Nazionale.
  2. Il Segretario Generale viene nominato dalla Direzione Nazionale, su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, tra persone fisiche socie del Partito, aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico. La durata dell’incarico è di due anni. L’incarico ha natura di rapporto fiduciario ed a tempo determinato. La durata dell’incarico è correlata alla carica del Presidente, il Segretario Generale decade automaticamente dal suo incarico alla scadenza, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Può essere rinnovato per periodi di uguale durata. Il Presidente può revocare l’incarico affidato qualora ne ravvisi l’opportunità, in base al rapporto fiduciario con il Segretario Generale, e sottopone l’atto di revoca all’approvazione della Direzione Nazionale. Con il medesimo atto di revoca il Presidente designa un Segretario Generale che rimane in carica sino alla successiva convocazione della Direzione Nazionale per l’elezione del nuovo Segretario Generale.
  3. Il Segretario Generale esercita le attribuzioni previste dagli articoli del presente Statuto, ed in particolare svolge le seguenti funzioni:
    • ha competenza in prima istanza in merito all’interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni, e degli altri provvedimenti adottati dai competenti organi del Partito;
    • è competente all’esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti, ai sensi dell’articolo 24, commi da 1 a 3 del presente Statuto;
    • di concerto con il Comitato di Presidenza, propone alla Direzione Nazionale la deliberazione in merito all’ammissione di persone appartenenti ad altre associazioni e/o organizzazioni politiche e l’adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali, di cui all’articolo 8 del presente Statuto;
    • può proporre al Comitato di Presidenza la decadenza o disporre la revoca dei componenti il Collegio dei Probiviri, per le motivazioni di cui all’articolo 24, comma 7, del presente Statuto;
    • nomina il responsabile del trattamento e della Protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 22 del presente Statuto.
  4. Il Segretario Generale può nominare, di concerto con il Comitato di Presidenza, procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.
  5. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Segretario Generale, il potere di rappresentanza del Partito, ovvero per il compimento di specifici atti, è attribuito al Presidente. In caso di impedimento temporaneo o assenza anche del Presidente, può essere attribuito il potere di rappresentanza del Partito, ovvero per il compimento di specifici atti, con voto favorevole dei restanti membri della Direzione Nazionale, al Vice Presidente Vicario o ad un altro membro della Direzione Nazionale stessa, tramite atto scritto e per un periodo determinato di tempo; in caso di parità di voti, verrà adottata la proposta per la quale ha espresso il proprio voto favorevole il membro più anziano della Direzione Nazionale.

Art. 20 – il Tesoriere Nazionale

  1. Il Tesoriere Nazionale cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Partito. È responsabile dell’organizzazione contabile e dell’attuazione dei criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito, da esso predisposti, di concerto con il Comitato di Presidenza, ed approvati dall’Assemblea Nazionale.
  2. Il Tesoriere Nazionale viene nominato dalla Direzione Nazionale, su proposta del Presidente, tra persone fisiche socie del Partito, aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico. La durata dell’incarico è di due anni. L’incarico ha natura di rapporto fiduciario ed a tempo determinato. La durata dell’incarico è correlata alla carica del Presidente, il Tesoriere Nazionale decade automaticamente dal suo incarico alla scadenza, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente. Può essere rinnovato per periodi di uguale durata. Il Presidente può revocare l’incarico affidato qualora ne ravvisi l’opportunità, in base al rapporto fiduciario con il Tesoriere Nazionale, e sottopone l’atto di revoca all’approvazione della Direzione Nazionale. Con il medesimo atto di revoca il Presidente designa un Tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione della Direzione Nazionale per l’elezione del nuovo Tesoriere Nazionale.
  3. Per l’espletamento delle attività il Tesoriere Nazionale può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale e/o altro settore di competenza. La sua funzione primaria è consentire al Partito di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l’equilibrio finanziario.
  4. Il Tesoriere Nazionale predispone un Regolamento di Amministrazione, adottato dal Comitato di Presidenza ed approvato dalla Direzione Nazionale, che disciplina le modalità operative dei processi contabili-amministrativi con cui il Tesoriere nazionale svolge le attribuzioni previste dal presente articolo e quelle previste per le Articolazioni Territoriali ai sensi dell’articolo 21 del presente Statuto. Il Regolamento di Amministrazione del Partito ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali del Partito, e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione tale da assicurare in via continuativa l’equilibrio finanziario e patrimoniale. Il Regolamento di Amministrazione assicura al Tesoriere Nazionale gli strumenti per curare l’organizzazione amministrativa e contabile del partito e per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l’equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo. A tal fine, il Regolamento di Amministrazione individua una procedura di spesa di tipo autorizzatorio fondata sul rispetto dei medesimi vincoli previsionali, vieppiù articolati per centri di spesa, da sottoporre a verifica periodica. L’organizzazione amministrativa e contabile è informata alla conformità alle norme ed alle prassi comunitarie in materia di contabilità economico-patrimoniale, nonché di contabilità finanziaria per quanto attiene ai bilanci di previsione.
  5. Il Tesoriere Nazionale esercita le attribuzioni previste dagli articoli del presente Statuto, ed in particolare svolge le seguenti funzioni:
    • attua i criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito, predisposti dal Tesoriere Nazionale di concerto con il Comitato di Presidenza, da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea Nazionale, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione;
    • amministra il patrimonio, le entrate e le uscite del Partito;
    • redige e predispone il progetto di bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione del Comitato di Presidenza affinché sia proposto in deliberazione all’Assemblea Nazionale, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno;
    • redige e predispone il progetto di rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione del Comitato di Presidenza affinché sia proposto in deliberazione all’Assemblea Nazionale;
    • approva, con il consenso del Comitato di Presidenza, il conferimento e la revoca di procure per l’esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente Statuto;
    • trasmette gli indirizzi per la redazione dei modelli prefissati per i conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale, di cui all’articolo 21 del presente Statuto;
    • è il responsabile della stesura dei verbali dell’Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale, tiene i libri sociali ove vengono riportati i verbali di riunione e le delibere adottate dagli organi del Partito;
    • cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito del Partito, e assicura la massima trasparenza della gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 del presente Statuto;
    • riscuote le quote associative annuali e gli altri eventuali contributi, rilasciando apposita quietanza;
    • sollecita il pagamento delle quote associative annuali e degli altri contributi nei confronti dei soci non in regola con i versamenti;
    • redige la contabilità, gestisce il fondo di cassa, conserva i libri contabili del Partito, assicurando la massima trasparenza nella gestione economico-finanziaria del Partito;
    • sulla base della contingente situazione economica-finanziaria del Partito, il Tesoriere Nazionale, con l’assenso del Presidente e con il concerto del Comitato di Presidenza, sottopone alla Direzione Nazionale, una proposta di budget economico finanziario a supporto delle varie consultazioni elettorali, europee, nazionali, regionali, Provinciali-Metropolitane e Comunali alle quali la Direzione Nazionale intende partecipare;
    • sottopone all’approvazione della Direzione Nazionale le proposte di rendicontazione delle spese elettorali per le consultazioni nelle quali ha partecipato il Partito anche avvalendosi di organi appositamente delegati;
    • pone in essere tutti gli adempimenti necessari a gestire ed erogare le spese ordinarie e, su delibera della Direzione Nazionale, le spese straordinarie del Partito;
    • tutte le uscite e le spese del Partito, nessuna esclusa, devono essere preventivamente approvate dal Tesoriere Nazionale sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea Nazionale, tenuto conto anche della situazione finanziaria e amministrativa contingente che è responsabilità diretta del Tesoriere;
    • autorizza preventivamente le spese necessarie a perseguire gli scopi del Partito a coloro che ricoprono cariche associative, rimborsando le spese, preventivamente approvate ed effettivamente sostenute per l’attività prestata nell’interesse del Partito, previa esibizione di idonei documenti giustificativi, entro i limiti di spesa stabiliti annualmente in sede di approvazione del progetto di bilancio preventivo da parte del Presidente;
    • cura l’organizzazione operativa delle spese del Partito nei vari livelli territoriali, in connessione con i Coordinatori di macroaree, Regionali, Provinciali e di Città metropolitane, e ove costituiti Comunali;
    • cura la gestione delle spese relative alla comunicazione, anche a mezzo social media, in connessione con il Comitato di Presidenza;
    • è autorizzato all’apertura di conti correnti presso istituti di credito di qualsiasi tipo;
    • su proposta del Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza, può assumere prestiti e accendere mutui, anche ipotecari, e finanziamenti presso istituti di credito a favore del Partito.

Art. 21 – Articolazioni territoriali di Coraggio Italia

  1. Sono organi territoriali del Partito:
    1. le Articolazioni Territoriali Regionali ed i Coordinatori Regionali;
    2. le Articolazioni Territoriali Provinciali o di Città metropolitane, ed i Coordinatori Provinciali o di Città metropolitane;
    3. le Articolazioni Territoriali Comunali, ove costituite, ed i relativi Coordinatori Comunali.
  2. Ogni Articolazione Territoriale, anche se dotata di autonomia amministrativa e negoziale ai sensi del presente articolo, è tenuta ad uniformarsi alle indicazioni del Presidente e del Comitato di Presidenza. Il mancato rispetto delle disposizioni del Presidente e del Comitato di Presidenza è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell’Articolazione Territoriale.
  3. Secondo le modalità previste da un Regolamento delle Articolazioni Territoriali adottato dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, le Articolazioni Territoriali sono dotate di un organo Congressuale, a cui partecipano tutti gli iscritti del livello territoriale corrispondente, di livello Regionale, Provinciale o di Città metropolitana, Comunale, e di un organo collegiale di Direzione di livello Regionale, Provinciale o di Città metropolitana, Comunale. Le Articolazioni Territoriali opereranno secondo propri statuti, adottati sulla base del modello di Statuto predisposto con il Regolamento sopra citato e che dovrà essere coerente con le disposizioni contenute nel presente Statuto, ed in particolar modo con il Regolamento di Amministrazione di cui all’articolo 20, ed in regolamenti, deliberazioni, altri provvedimenti adottati dai competenti organi del Partito. Con il medesimo Regolamento sono disciplinate le modalità con cui le Articolazioni Territoriali fanno richiesta di utilizzare il simbolo e la denominazione di Coraggio Italia, le modalità e le condizioni di svolgimento della campagna elettorale, la disciplina dei rapporti tra livello nazionale e territoriale in occasione delle consultazioni elettorali.
  4. I Coordinatori Regionali sono eletti dai Congressi Regionali, che avverranno ai sensi del Regolamento per la celebrazione dei Congressi Regionali adottato dalla Direzione Nazionale di cui all’articolo 16, comma 2, lett. g). Rappresentano il Partito nell’ambito territoriale di competenza. Durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni. I Coordinatori Regionali svolgono funzioni di connessione tra il territorio e gli organi nazionali sovraordinati; di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale; di promozione della collaborazione tra i Coordinatori e le strutture del Partito costituite ai livelli territoriali sottoordinati, e di coordinamento dell’iniziativa politica su scala regionale. Propongono al Presidente, sentiti il Coordinatore Provinciale o di Città metropolitana e Comunale, candidature per le consultazioni elettorali amministrative relative all’ambito territoriale di competenza alle quali il Partito può partecipare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 del presente Statuto. Vigilano inoltre sull’osservanza, da parte delle strutture territoriali sottoordinate, delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti e degli atti emanati dagli organi nazionali. Rappresentano l’articolazione territoriale regionale nei confronti dei terzi e degli altri organi del Partito. Fanno parte di diritto dell’Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale.
  5. I Coordinatori Provinciali o di Città metropolitane sono eletti dai Congressi Provinciali o di Città metropolitana, che avverranno ai sensi del Regolamento per la celebrazione dei Congressi Provinciali o di Città metropolitana adottato dalla Direzione Nazionale di cui all’articolo 16, comma 2, lett. g). Rappresentano il Partito nell’ambito territoriale di competenza. Durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni. I Coordinatori Provinciali o di Città metropolitane svolgono funzioni di connessione tra il territorio e gli organi nazionali sovraordinati; di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale; di promozione della collaborazione tra i Coordinatori Comunali e tra gli eventuali Gruppi Cittadini locali costituiti, e di coordinamento dell’iniziativa politica su scala provinciale o di Città metropolitana. Vigilano inoltre sull’osservanza, da parte delle strutture territoriali sottoordinate, delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti e degli atti emanati dagli organi nazionali. Rappresentano l’articolazione territoriale provinciale o di Città metropolitana nei confronti dei terzi e degli altri organi del Partito. Fanno parte di diritto dell’Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale.
  6. I Coordinatori Comunali sono eletti dai Congressi Comunali, che avverranno ai sensi del Regolamento per la celebrazione dei Congressi Comunali adottato dalla Direzione Nazionale di cui all’articolo 16, comma 2, lett. g). Rappresentano il Partito nell’ambito territoriale di competenza. Durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni. Il Coordinatore Comunale è responsabile del rispetto degli indirizzi politici e strategici dati dal Partito sul territorio dove opera, svolge funzioni di connessione tra il territorio e gli organi nazionali sovraordinati; di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale; di promozione della collaborazione tra gli eventuali Gruppi Cittadini locali costituiti, e di coordinamento dell’iniziativa politica su scala territoriale. È tenuto all’osservanza delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti e degli atti emanati dagli organi nazionali. Rappresentano l’articolazione territoriale comunale nei confronti dei terzi e degli altri organi del Partito.
  7. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l’ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell’attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.
  8. I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti da un Regolamento di Amministrazione adottato, su proposta del Presidente, dal Comitato di Presidenza ed approvato dalla Direzione Nazionale, e gli indirizzi pervenuti dal Tesoriere Nazionale ai sensi dell’articolo 20 del presente Statuto, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall’indicazione della relativa fonte di finanziamento.
  9. I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal Tesoriere Nazionale ai sensi dell’articolo 20 del presente Statuto. È in ogni caso esclusa per i rappresentanti delle singole Articolazioni Territoriali costituite la facoltà di stipulare i seguenti atti:
    1. compravendita di beni immobili;
    2. compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
    3. costituzione di società;
    4. acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
    5. accensione e concessione di finanziamenti concessioni di prestiti;
    6. stipula di contratti di mutuo;
    7. rimesse di denaro da e/o verso l’estero;
    8. apertura di conti correnti all’estero o in valuta;
    9. acquisto di valuta;
    10. richiesta e rilascio di avallo;
    11. prestazione di fidejussioni o altre forme di garanzie reali e/o personali.
  10. È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Presidente nazionale, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto. Il Regolamento di Amministrazione di cui al comma 7 che precede, disciplina, tra l’altro: l’apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, le modalità di assegnazione delle quote del tesseramento. Le risorse alle articolazioni territoriali sono assicurate dalla ripartizione delle quote del tesseramento, in base al principio per cui ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi nazionali e territoriali del Partito ed è ripartita come segue: al livello nazionale è destinata una percentuale pari al 50% (cinquanta per cento), ai livelli territoriali è destinata una percentuale pari al 50% (cinquanta per cento), suddivisa a sua volta attraverso una destinazione pari al 30% (trenta per cento) al livello di Articolazione Territoriale Comunale, pari al 10% (dieci per cento) al livello di Articolazione Territoriale Provinciale o di Città Metropolitane, pari al 10% (dieci per cento) al livello di Articolazione Territoriale Regionale. La raccolta dei contributi elargiti dai soci stessi e/o da terzi è di esclusiva competenza del Partito a livello nazionale, che si avvale allo scopo unicamente del Segretario Finanziario e delle strutture da esso funzionalmente dipendenti di cui all’articolo 18 del presente Statuto. Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 28 dicembre 2013 n. 149 convertito in Legge n. 13 del 21 febbraio 2014, il Partito Nazionale prende atto dei rendiconti delle strutture decentrate e li allega al rendiconto nazionale del partito.
  11. I Coordinatori Regionali, Provinciali o di Città metropolitane, Comunali, e le loro singole Articolazioni Territoriali costituite, possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell’attività e commissariamento, in caso di condotte di conclamata illegalità, immoralità o contrarietà agli scopi del Partito, impossibilità di funzionamento degli organi, gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione e/o dei regolamenti del Partito, con deliberazione del Comitato di Presidenza su proposta del Presidente.
  12. Gli atti e/o i fatti oggetto di contestazione vengono comunicati per iscritto ai Coordinatori dei vari livelli territoriali ed alle singole Articolazioni Territoriali costituite a cui sono addebitati, con concessione di un termine di 15 (quindici) giorni per assicurare il contradditorio ai medesimi. In caso di delibera di scioglimento e/o esclusione, il Comitato di Presidenza deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina di un commissario, per un periodo massimo di un anno, cui sono riconosciuti temporaneamente i poteri e la rappresentanza dell’organo che va a sostituire. Nei medesimi casi sopra riportati, il Presidente può revocare il diritto di utilizzare il nome e il simbolo di Coraggio Italia.
  13. Contro le decisioni ai vari livelli territoriali del Comitato di Presidenza, di cui ai commi che precedono del presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto all’articolo 24 del presente Statuto.

Art. 22 – Trasparenza e protezione dei dati personali

  1. Coraggio Italia promuove la massima trasparenza della gestione del Partito, assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni degli organi collegiali e di tutti i regolamenti emanati dal Partito, dei rendiconti di esercizio con i relativi allegati, in conformità alla disciplina di legge applicabile, anche in relazione al Regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente pro tempore in materia di tutela dei dati personali e della vita privata. I soci hanno comunque diritto di richiedere copia di tali deliberazioni, inviando una richiesta ai contatti della sezione “Trasparenza” del sito internet del Partito, attraverso il form predisposto e presente nel sito internet del Partito.
  2. I dati personali dei soci sono raccolti, custoditi e gestiti dal Partito adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente pro tempore. Il Segretario Generale nomina il Responsabile del trattamento e della Protezione dei Dati personali come da disposizioni di legge.
  3. Per il perseguimento degli scopi statutari, così come da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, per le seguenti finalità:
    1. consentire agli associati/aderenti di partecipare attivamente alla vita del partito;
    2. consentire la formazione di un database centrale degli iscritti/aderenti accessibile da parte degli associati/aderenti specificamente designati ed autorizzati;
    3. rendere noto quali associati/aderenti ricoprono cariche e/o ruoli all’interno degli organi statutari, così come la loro eventuale decadenza, revoca o dimissione da tali cariche e/o ruoli;
    4. consentire agli associati/aderenti il pieno esercizio dei loro diritti come previsti all’articolo 6 del presente statuto;
    5. verificare l’osservanza dei doveri al cui rispetto sono tenuti gli associati/aderenti ai sensi dell’articolo 6 del presente statuto, attivare i procedimenti disciplinari previsti e quindi comminare le sanzioni previste nel caso di loro violazione;
    6. per tutte le finalità connesse all’applicazione delle disposizioni previste nel presente statuto e per l’adempimento ad obblighi di legge.
  4. Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 23 – Giurisdizione esclusiva

  1. I soci del Partito e tutti gli esponenti degli organi nazionali ed i rappresentanti di tutti gli organi territoriali sono tenuti a ricorrere preventivamente agli organi previsti dall’articolo 24 del presente Statuto, in caso di controversie riguardanti: la loro attività nei confronti del partito; l’applicazione dello Statuto; i rapporti del partito con gli organi territoriali nonché i rapporti tra questi ultimi.

Art. 24 – Sistema delle garanzie

  1. La vigilanza sul comportamento politico dei soci ed il rispetto da parte dei soci di quanto previsto dal presente Statuto, nonché delle disposizioni contenute in regolamenti, deliberazioni, altri provvedimenti adottati dai competenti organi del Partito, è demandato al Segretario Generale. Il Segretario Generale deve vigilare in merito a:
    1. comportamenti gravemente lesivi degli interessi e/o dell’immagine e della reputazione del Partito, o degli altri soci;
    2. nel caso in cui si siano tenuti gravi comportamenti contrari ai valori e/o agli scopi del Partito;
    3. violazioni del presente Statuto, ovvero di regolamenti, deliberazioni, altri provvedimenti adottati dai competenti organi del Partito;
    4. omessa dichiarazione circa l’iscrizione ad altro Partito e/o organizzazione politica;
    5. nel caso di mancato versamento, anche parziale, entro i termini previsti, della quota associativa, ovvero degli altri contributi deliberati dai competenti organi del Partito.
  2. Il Presidente, la Direzione Nazionale, ogni articolazione territoriale, nelle persone dei Coordinatori, e/o ogni socio può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio, iscritto al territorio di competenza, esponendo per iscritto al Segretario Generale, le motivazioni ed i fatti utili al giudizio.
  3. Il Segretario Generale procederà all’istruttoria in merito all’accertamento dei fatti inviando copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni di cui al comma che precede, al socio interessato, che potrà avere accesso ad ogni atto del procedimento e presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione nei successivi 15 (quindici) giorni. Il Segretario Generale procederà all’audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta nei 15 (quindici) giorni successivi al recapito della stessa. Il socio deferito ha la possibilità di farsi eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato. Il procedimento potrà concludersi con l’archiviazione o la proposta al Collegio dei Probiviri di pronunciarsi sulla sussistenza o meno degli estremi di responsabilità ed irrogazione di una delle misure disciplinari di cui al comma 11 del presente articolo.
  4. Il Collegio dei Probiviri è organismo di garanzia, vigila sul rispetto dei doveri dei soci e dei soggetti che ricoprono cariche elettive, sovrintende alla corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto e degli atti del Partito. È organo di seconda istanza in merito alle decisioni prese dal Comitato di Presidenza ai sensi dei commi da 11 a 13 dell’articolo 21 del presente Statuto, ed in merito alle decisioni prese dal Segretario Generale sulle controversie insorte tra gli organi nazionali del Partito, tra gli organi nazionali del Partito e le singole Articolazioni Territoriali costituite e/o i Coordinatori territoriali delle medesime, in merito alle attribuzioni di poteri e/o a qualsiasi altra questione che riguardi i rapporti tra organi del partito ai vari livelli territoriali.
  5. Il Collegio dei Probiviri ha, in particolare, i seguenti compiti:
    1. pronunciarsi sulla sussistenza o meno degli estremi di responsabilità ed irrogare le sanzioni disciplinari secondo le modalità descritte nei commi che seguono del presente articolo;
    2. su richiesta della Direzione Nazionale, esprime parere sulla compatibilità con i valori e le politiche del Partito delle candidature a cariche elettive;
    3. su richiesta del Presidente, esprime parere sull’interpretazione ed applicazione delle disposizioni dello Statuto;
    4. su richiesta degli organi del Partito, esprime pareri sulle proposte di regolamenti e/o atti programmatici e/o atti interni degli organi medesimi;
    5. si esprime come organo di seconda istanza sulla correttezza delle decisioni del Comitato di Presidenza ai sensi dell’articolo 21, commi da 11 a 13, del presente Statuto;
  6. Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati, su proposta del Presidente, dalla Direzione Nazionale tra persone fisiche socie, assicurando la parità di genere in modo tale che tra le persone individuate non sia superata la percentuale del 60 (sessanta) per cento di persone dello stesso sesso. I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all’interno del partito. Il presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza. I membri del Collegio restano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e possono essere rieletti, per un periodo di uguale durata.
  7. Il Comitato di Presidenza revoca i componenti del Collegio in caso di iscrizione e/o adesione e/o accettazione di cariche, nomine, incarichi professionali connessi ad un Partito o ente che svolga attività politica, sociale, economica in contrasto, anche potenzialmente, con il Partito ovvero in caso di comportamenti lesivi degli interessi e/o dell’immagine e della reputazione del Partito o degli altri soci ovvero nel caso in cui si siano tenuti comportamenti contrari ai valori e/o agli scopi del Partito. La revoca viene deliberata dal Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, dopo aver contestato ai componenti del Collegio il ravvisato contrasto, anche potenziale, con il Partito, o il comportamento lesivo o contrario ai valori e/o agli scopi del Partito, ed aver assegnato un termine di 15 (quindici) giorni per presentare le proprie difese o venire auditi, potendo farsi assistere da persona qualificata allo scopo designata. La decisione del Comitato di Presidenza è appellabile di fronte alla Direzione Nazionale con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o p.e.c. entro 30 (trenta) giorni dalla notifica all’interessato della decisione del Comitato di Presidenza. Il Presidente convoca la Direzione Nazionale senza indugio e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti alla Direzione Nazionale si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare ulteriori documenti e memorie. La Direzione Nazionale può confermare o annullare la decisione del Comitato di Presidenza.
  8. Per la validità delle decisioni del Collegio dei Probiviri è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio. È ammessa la seduta collegiale anche attraverso strumenti telematici.
  9. L’azione disciplinare innanzi al Collegio dei Probiviri può essere promossa nei confronti di qualsiasi socio, ivi compresi i soci che ricoprono cariche elettive.
  10. Il Collegio dei Probiviri, pervenuta da parte del Segretario Generale la contestazione e la relativa istruttoria per una delle condotte di cui al comma 1 che precede, deve trasmetterne copia entro 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi all’interessato, assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la produzione di scritti difensivi e di eventuali mezzi di prova. Il Collegio dei Probiviri può assumere comunque qualsiasi atto istruttorio, garantendo il contraddittorio delle parti; nelle more della pronuncia il Collegio dei Probiviri può disporre e revocare provvedimenti cautelari.
  11. Fatta salva l’archiviazione, le sanzioni disciplinari in funzione della gravità del fatto commesso, sono:
    1. il richiamo scritto;
    2. la decadenza da qualsiasi carica elettiva;
    3. la sospensione da 1 (un) mese a 1 (un) anno dalla qualità di socio, che comporta la decadenza da qualsiasi carica elettiva;
    4. l’esclusione.
  12. La pronuncia sulla sussistenza o meno degli estremi di responsabilità e l’irrogazione di una sanzione disciplinare è pronunciata con delibera motivata, approvata a maggioranza dei componenti con il metodo del voto segreto; la decisione verrà comunicata all’interessato unitamente alla sua irrogazione e, nei casi di irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni di particolare gravità, potrà essere pubblicata secondo le modalità determinate dal Collegio dei Probiviri, di concerto con la Direzione Nazionale.
  13. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri prese ai sensi del comma 12 che precede, è ammesso reclamo alla Direzione Nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. L’interessato con il reclamo potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione, potrà avere accesso ad ogni atto del procedimento ed ha la possibilità di farsi eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato. La Direzione Nazionale può assumere comunque qualsiasi atto istruttorio garantendo il contraddittorio delle parti, e procederà all’audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta, nei 30 (trenta) giorni successivi al recapito della stessa. Entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo la Direzione Nazionale può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive.
  14. Contro le decisioni del Comitato di Presidenza prese ai sensi dell’articolo 21, commi da 11 a 13, del presente Statuto, è ammesso il ricorso di fronte al Collegio dei Probiviri, nei 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento da parte del Comitato di Presidenza. L’interessato o l’Articolazione Territoriale interessata potranno presentare con il ricorso una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione, avere accesso ad ogni atto del procedimento ed ha la possibilità di farsi eventualmente assistere da un soggetto qualificato da esso designato. Il Collegio dei Probiviri può assumere comunque qualsiasi atto istruttorio garantendo il contraddittorio delle parti, e procederà all’audizione dell’interessato o del rappresentante pro tempore dell’Articolazione Territoriale interessata che ne abbia fatto richiesta, nei 10 (dieci) giorni successivi al recapito della stessa. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia nei casi previsti dal comma 14 che precede, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del ricorso, con delibera motivata, ai sensi del comma 8 del presente articolo. La decisione verrà comunicata all’interessato o al rappresentante pro tempore dell’Articolazione Territoriale interessata e, nei casi di particolare gravità, potrà essere pubblicata secondo le modalità determinate dal Collegio dei Probiviri, di concerto con la Direzione Nazionale.

Art. 25 – Organizzazione estera

  1. Il Partito favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’estero, organizza le proprie strutture negli altri paesi, anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni.
  2. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite dal Comitato di Presidenza in accordo con la Direzione Nazionale. L’organizzazione degli italiani all’estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali estere.

Art. 26 – Patrimonio ed entrate del Partito

  1. Il Partito non ha scopo di lucro e persegue i propri scopi grazie all’attività prestata volontariamente dai propri soci e grazie alla raccolta di quote associative annuali o di eventuali contributi elargiti dai soci stessi e/o da terzi. La raccolta dei contributi a titolo di erogazione liberale versati dai soci stessi e/o da terzi è di esclusiva competenza del Partito a livello nazionale, che si avvale allo scopo unicamente del Segretario Finanziario e delle strutture da esso funzionalmente dipendenti di cui all’articolo 18 del presente Statuto.
  2. Il Partito potrà occasionalmente svolgere attività di cessione di beni e/o fornitura di servizi nei confronti dei propri soci e/o di terzi, in forma non prevalente, accessoria e strumentale al conseguimento dei propri fini, anche a scopo di autofinanziamento, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.
  3. Il patrimonio e le entrate del Partito sono costituiti:
    • dalle quote annuali versate dai soci e dagli altri contributi deliberati dai competenti organi del Partito;
    • dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori soci del Partito;
    • dai contributi di legge e da ogni altra entrata prevista dalla legge;
    • dai beni mobili e immobili di proprietà del Partito;
    • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione annuale;
    • da erogazioni liberali, donazioni o lasciti dei soci o di terzi, ivi compresi contributi di enti priva-ti;
    • da eventuali corrispettivi per cessioni di beni e/o fornitura di servizi nei confronti dei soci o di terzi (a titolo di esempio: il ricavato dell’organizzazione occasionale e non prevalente di feste, manifestazioni o eventi simili, della vendita di pubblicazioni e/o articoli di merchandising);
    • da ogni altra entrata derivante da attività analoghe a quelle sopra elencate.
  4. Il Partito non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante tutta la propria durata, salvo che la distribuzione o destinazione sia imposta dalla legge o dalle competenti autorità pubbliche; le quote e i contributi associativi versati sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 27 – Revisione dei conti

  1. La Direzione Nazionale, su proposta del Presidente, affida l’attività di revisione legale dei conti a un professionista, anche non socio, ovvero a una società di revisione, iscritto/a nel Registro ministeriale dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze in applicazione del D.lgs. n. 30/2010.
  2. La durata dell’incarico di revisione è stabilita all’atto della nomina, per un periodo non superiore a 3 (tre) anni, e può essere rinnovato per un periodo di uguale durata.
  3. Il revisore ovvero la società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto economico-finanziario di esercizio.

Art. 28 – Durata ed esercizio sociale

  1. Il Partito è costituito a tempo indeterminato; l’esercizio sociale, anche ai fini dell’approvazione del rendiconto economico-finanziario, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 29 – Scioglimento del Partito

  1. Il Partito si scioglie per i seguenti motivi:
    • impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi, come delineati nel presente Statuto;
    • venir meno di tutti soci;
    • deliberazione dell’Assemblea Nazionale straordinaria.
  2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo verrà devoluto in base alle determinazioni adottate dall’Assemblea Nazionale straordinaria, ovvero in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30 – Modifica dello Statuto e degli elementi essenziali di riconoscimento

  1. Le modifiche del presente Statuto, del simbolo e della denominazione del Partito, su proposta del Presidente, sentiti i Vicepresidenti, sono approvate in sede di Assemblea Nazionale straordinaria.

Art. 31 – Rinvio

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia al codice civile e alle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 32 – Disposizioni transitorie

  1. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione del Partito sino al 31 dicembre successivo.
  2. Le seguenti disposizioni transitorie sono valide fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale, da tenersi entro due mesi dal termine della campagna di adesioni al Partito per l’anno 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Nella fase transitoria il Partito è diretto dal Presidente, da tre Vicepresidenti di cui uno Vicario, da un Segretario Generale, da un Tesoriere Nazionale, da una Direzione Nazionale e da un Comitato Promotore Nazionale. Ulteriore organo del Partito è il Collegio dei Probiviri.
  3. periodo 1. Il Presidente ed i tre Vicepresidenti di cui uno Vicario sono nominati nell’atto costitutivo di Coraggio Italia. Essi costituiscono nel periodo transitorio il Comitato di Presidenza di cui all’articolo 17 del presente Statuto, per lo svolgimento delle funzioni attribuite nello Statuto medesimo. Possono essere invitati dal Presidente alle sedute del Comitato di Presidenza, in base alle materie trattate e senza diritto di voto, i capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo e il capodelegazione al Governo.
    • periodo 2. Il Presidente esercita nel periodo transitorio sopra indicato le funzioni attribuite dagli articoli 14 e 16 del presente Statuto, salvo quanto previsto ai paragrafi V e VI del presente articolo, ed esercita le competenze di cui all’articolo 5, commi 2 e 4, del presente Statuto, di concerto con il Comitato di Presidenza.
    • periodo 3. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, nomina altresì i componenti del Collegio dei Probiviri, che esercita nel periodo transitorio le funzioni attribuite dall’articolo 24.
    • periodo 4. La responsabilità dell’organizzazione tecnico-operativa ed economico-finanziaria del Partito durante il periodo transitorio è attribuita al Presidente, unitamente al Segretario Generale ed al Tesoriere Nazionale. Il Presidente provvede a tal fine al conferimento dell’incarico agli organi tecnici di Segretario Amministrativo e Segretario Finanziario. Gli organi tecnici, su specifiche deleghe del Presidente, svolgono i compiti e le funzioni e i ruoli stabiliti dall’articolo 18 del presente Statuto.
    • periodo 5. Il Presidente ha la rappresentanza politica del partito in tutte le sedi politiche e Istituzionali, intrattiene i rapporti con le strutture politiche del partito ricevendone le istanze e formulando proposte al Comitato di Presidenza, alla Direzione Nazionale e al Comitato Promotore nazionale. Il Presidente potrà essere coadiuvato dai capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, dal Vice Presidente vicario e dai Vice Presidenti. È Capo Delegazione con i partiti di coalizione e nelle consultazioni al Quirinale.
    • periodo 6. Il Presidente propone, di concerto con il Comitato di Presidenza, nella fase transitoria, i regolamenti previsti dal presente Statuto e necessari al funzionamento del Partito all’approvazione della Direzione Nazionale. Al fine di dare avvio alla fase di operatività del Partito e coordinare e controllare l’attività conseguente, nel periodo transitorio è facoltà del Presidente costituire l’Ufficio del Presidente composto dal Presidente e dal Segretario Generale, dal Tesoriere Nazionale, dal Segretario Amministrativo e dal Segretario Finanziario. Il Presidente può ampliare l’Ufficio del Presidente con altre figure professionali, fino ad un massimo di 12 (dodici) membri, revocabili in qualsiasi momento. Il Presidente può attribuire ai membri dell’Ufficio del Presidente specifici incarichi organizzativi di natura tecnico amministrativa. Le riunioni dell’Ufficio del Presidente sono convocate dal Presidente. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in qualsiasi momento ritenga opportuno, può nominare tra i soci, tramite atto scritto e per un tempo determinato, propri delegati per affrontare ambiti tematici particolari oppure tematiche relative alla tutela di determinate categorie di persone, tuttora sfavorite o svantaggiate o discriminate nell’attuale realtà nazionale, ed anche per affrontare in ambiti territoriali delimitati, particolari periodi elettorali e/o particolari situazioni di criticità.
    • periodo 7. Il Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, può altresì nominare suoi Consiglieri per ambiti territoriali, che saranno determinati con l’atto di delega, o anche per temi di preminente interesse nazionale o materie di particolare complessità. Essi collaborano con il Presidente come consiglieri politici al fine di dare indirizzi all’attività politica. Per il periodo del loro incarico sono chiamati a far parte della Direzione Nazionale.
    • periodo 8. Il Segretario Generale è una delle figure di vertice del Partito, ha la rappresentanza legale e giudiziale del Partito. Supervisiona e coordina le attività necessarie per la corretta gestione funzionale, operativa ed amministrativa del Partito, coordinandosi in special modo con il Tesoriere Nazionale, il Segretario Amministrativo ed il Segretario Finanziario. Agisce secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente e del Comitato di Presidenza ed esegue le deliberazioni della Direzione Nazionale e del Comitato Promotore Nazionale. È nominato nel periodo transitorio dal Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, tra persone fisiche socie del Partito aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico. Si applica l’art. 19 del presente Statuto.
    • periodo 9. Il Tesoriere Nazionale cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Partito. Può avvalersi di professionisti esterni per l’esercizio delle sue attribuzioni, con l’assenso del Presidente. La sua funzione è di consentire al partito di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando l’equilibrio finanziario. È nominato nel periodo transitorio dal Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, tra persone fisiche socie del Partito aventi requisiti di competenza e professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico. Si applica l’art. 20 del presente Statuto.
    • periodo 10. Nel corso del periodo transitorio è ammessa la doppia iscrizione al Partito di persone che appartengono ad altri partiti che aderiscano formalmente al progetto politico di Coraggio Italia. La doppia iscrizione avrà effetto fino al 31 dicembre 2021. Da questa data l’appartenenza ad altri partiti rappresenta condizione ostativa all’iscrizione come previsto dall’articolo 8 comma 2 del presente Statuto.
  4. Fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale, il Comitato Promotore Nazionale è composto dai soci fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo di Coraggio Italia, dai parlamentari in carica che aderiranno ai Gruppi di Camera, Senato e Parlamento Europeo di Coraggio Italia successivamente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, e dalle altre persone fisiche che verranno nominate dal Presidente, previa approvazione della maggioranza del Comitato Promotore Nazionale, divenendo così soci fondatori del Partito. Il Comitato Promotore Nazionale cessa dalle sue funzioni alla conclusione del primo Congresso Nazionale. Il Comitato Promotore Nazionale è presieduto dal Presidente del Partito, ha funzioni propositive, di supporto ed indirizzo politico e strategico. Il Comitato Promotore Nazionale può nominare una commissione costituente, presieduta dal Presidente o da un suo delegato, con il compito di predisporre e sottoporre una proposta di Regolamento Congressuale all’approvazione del Comitato Promotore Nazionale medesimo, ed eventuali altre proposte regolamentari o atti programmatici, contenente le regole democratiche necessarie per la celebrazione del primo Congresso Nazionale del Partito. I principi ispiratori del Regolamento Congressuale devono essere i seguenti:
    1. la prima elezione congressuale del Presidente e dei membri elettivi dell’Assemblea Nazionale del Partito avverrà mediante presentazione di candidature libere ed autonome di persone iscritte al Partito; le candidature a Presidente devono essere presentate in collegamento a liste di candidati a membro dell’Assemblea che, al fine di perseguire l’obiettivo della parità di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, devono rispettare i principi della pari rappresentanza e dell’alternanza di genere, corredate dalla sottoscrizione di un numero di componenti del Comitato Promotore Nazionale pari ad almeno il venticinque per cento del totale componenti del Comitato Promotore Nazionale, con arrotondamento all’unità superiore;
    2. al fine di assicurare un’adeguata rappresentanza delle minoranze, i rappresentanti in Assemblea sono eletti con metodo proporzionale, adottando il metodo D’Hondt senza espressione di preferenza;
    3. tutti i soci in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione del Congresso Nazionale hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle sedute del Congresso Nazionale;
    4. il voto per delega è ammesso nel limite tassativo per cui ciascun socio può rappresentare per delega unicamente un altro socio avente diritto; il voto per delega è escluso per i soci che partecipino al Congresso attraverso collegamenti telematici.
    5. le modalità di partecipazione alle sedute del Congresso Nazionale devono prevedere in via prioritaria la possibilità di collegamento telematico, con procedure di autenticazione valide al fine della partecipazione e del voto.
    Il funzionamento del Comitato Promotore Nazionale è regolato dalle norme di funzionamento previste dall’articolo 16 del presente Statuto per la Direzione Nazionale. Il Comitato Promotore Nazionale approva la Carta dei Valori ed il Codice Etico elaborate dalla Direzione Nazionale.
  5. La Direzione Nazionale nella fase transitoria è composta dal Presidente, da tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario, dai capigruppo o capodelegazione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo, dai membri del Governo e dai Consiglieri del Presidente, ove nominati, di cui al paragrafo III del presente articolo. Altri otto componenti possono essere nominati con atto di nomina del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, in modo tale che tra le persone individuate non sia superata la percentuale del 60 (sessanta) per cento di persone dello stesso sesso; la durata dell’incarico è correlata alla carica del Presidente, il quale può revocare l’incarico affidato qualora ne ravvisi l’opportunità; in ogni caso essi durano in carica fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale. Le funzioni e i poteri che sono esercitati temporaneamente dalla Direzione Nazionale sono:
    • approvare mozioni di indirizzo politico e/o organizzativo, ed esprimere un voto anche sulle questioni di programmazione strategica ed organizzativa del Partito che sono sottoposte dal Presidente;
    • elaborare la Carta dei Valori ed il Codice Etico del Partito, da sottoporre all’approvazione del Comitato Promotore Nazionale;
    • adottare gli atti necessari su proposta del Tesoriere Nazionale ad avviare la campagna di iscrizioni al Partito;
    • con cadenza annuale, su proposta del Presidente, ratificare il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio dell’anno precedente, predisposto dal Tesoriere Nazionale ed approvato dal Comitato di Presidenza;
    • con cadenza annuale, su proposta del Presidente, ratificare i criteri di gestione economico-finanziaria e patrimoniale del Partito e l’approvazione del bilancio preventivo annuale, predisposti dal Tesoriere Nazionale ed approvati dal Comitato di Presidenza, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno per l’esercizio successivo;
    • su proposta del Presidente, ratificare i regolamenti o atti programmatici necessari al funzionamento del Partito, approvati dal Comitato di Presidenza;
    • deliberare sulla proposta di convocazione e sull’ordine del giorno del primo Congresso Nazionale, con ratifica della maggioranza del Comitato Promotore Nazionale.
    Il funzionamento della Direzione Nazionale è regolato dall’articolo 16 del presente Statuto. Il Presidente di concerto con il Comitato di Presidenza può assegnare a componenti della Direzione Nazionale ruoli esecutivi del Partito. Su proposta del Presidente ed approvazione del Comitato di Presidenza, la Direzione Nazionale ratifica gli accordi con movimenti locali. In caso di richiesta da parte di movimenti locali o partiti riconosciuti di adesione al Partito, tale richiesta dovrà essere approvata dal Comitato di Presidenza, e ratificata dalla Direzione Nazionale.
  6. Sino alla celebrazione dei primi Congressi Regionali e Provinciali e delle Città metropolitane di cui all’articolo 21 del presente Statuto, da tenersi dopo la celebrazione del primo Congresso Nazionale, la nomina dei Coordinatori Regionali, Provinciali e delle Città metropolitane, è affidata al Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente. La costituzione dei Coordinamenti Comunali è affidata ai Coordinamenti Regionali su proposta del Presidente, di concerto con il Comitato di Presidenza, a fronte del numero di soci presenti nell’articolazione territoriale. Ai Coordinamenti territoriali si applicano le disposizioni dell’art. 21 del presente Statuto. Su proposta del Presidente, il Comitato di Presidenza può adottare ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione del Partito e per l’ottemperanza ad obblighi di legge, anche con riferimento alle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie – su eventuale richiesta della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici – per l’iscrizione del Partito al registro dei partiti politici previsto dal Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014, salva la ratifica delle modifiche statutarie adottate da parte dell’Assemblea Nazionale ai sensi degli articoli 13, comma 9, e 30 del presente Statuto, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua costituzione, a pena di decadenza. Nel periodo transitorio il criterio con cui sono erogate le risorse alle Articolazioni Territoriali che si verranno a costituire, al fine di dare avvio alla fase di operatività del Partito e coordinare l’attività conseguente, è individuato in una percentuale della quota associativa, di cui all’articolo 16, comma 2 lett. c), pari al 50% (cinquanta per cento) nelle modalità previste dal Regolamento di Amministrazione proposto dal Presidente e approvato dal Comitato di Presidenza.”